Aggiornamento anagrafe condominiale
La tenuta del registro di anagrafe condominiale è obbligatoria e la persona chiamata a curarlo e aggiornarlo è l’amministratore. Solitamente l’amministratore predispone un modulo, una scheda immobile e la consegna al proprietario che si occuperà della compilazione. Quest’ultimo inserirà quindi i suoi dati anagrafici, quelli dell’eventuale inquilino e infine i dati catastali dell’appartamento.
Se il proprietario dell’immobile non provvede a compilare la scheda immobile, l’amministratore invia un sollecito tramite raccomandata A/R. In caso di ulteriore mancata risposta, l’amministratore provvede a reperire i dati in altri modi (rivolgendosi al comune, all'inquilino, ecc.).
In caso di omessa dichiarazione dei dati richiesti non c’è nessuna sanzione da pagare ma al proprietario verranno addebitati tutti i costi che ha sostenuto l’amministratore per la ricerca dei dati mancanti (art. 1130 n. 6 c.c.)
Nello specifico i dati obbligatori da comunicare sono:
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Nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale del proprietario e dei titolari di diritti reali di godimento sull'immobile;
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I dati catastali identificativi dell’appartamento.
L’amministratore deve tenere il registro dell’anagrafe condominiale e deve occuparsi anche di aggiornarlo. Solitamente invia ai condomini una scheda di rilevazione dati da compilare con tutte le informazioni personali e quelle dell’appartamento (dati catastali, condizioni degli impianti…).
I condomini sono tenuti a comunicare all'amministratore ogni variazione che intervenga nella proprietà, nei diritti reali di godimento (quindi se per esempio cambia il conduttore o il titolare di usufrutto) e ovviamente nei dati catastali. La comunicazione di variazione va inviata all'amministratore entro 60 giorni dalla modifica.